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La Cassazione si pronuncia sul licenziamento discriminatorio per mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli

La Cassazione si pronuncia sul licenziamento discriminatorio per mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli
  • 23 maggio 2024

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La recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., sent., 22 maggio 2024, n. 14307) precisa che è discriminatoria la condotta di un datore di lavoro che “licenzi un dipendente disabile in violazione degli obblighi posti a suo carico di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, giacché quest’ultimo subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminatorio protetto” e che, in tale ipotesi, è applicabile la tutela reintegratoria piena di cui ai primi due commi dell’art. 18 Statuto Lavoratori. .

Secondo il d.lgs. 216/2003 sono illegittimi i comportamenti che comportino qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale.

Si ricorda che l’art. 3 co. 3 bis del d. lgs. 216/2003 ha introdotto l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per garantire la piena uguaglianza dei lavoratori. Tale obbligo è stato oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza, le quali hanno precisato che il datore di lavoro deve adottare adeguamenti organizzativi appropriati (ovvero idonei a consentire al disabile lo svolgimento della prestazione lavorativa), ragionevoli (ovvero tali da imporre all’imprenditore un sacrificio accettabile secondo la comune valutazione sociale) e proporzionati (ovvero che non comportano oneri finanziari eccessivi) (Cass. Civ., sez. lav., 9 marzo 2021, n. 6497; Cass. Civ. 26 ottobre 2018, n. 27243; 7 marzo 2019, n. 6678; 21 maggio 2019, n. 13649; 10 luglio 2019, n. 18556; 19 novembre 2019, n. 34132; Trib. Milano, ord. 11 maggio 2021; App. Firenze, 18 maggio 2021; Trib. Venezia, 21 ottobre 2021, n. 618; Trib. Cassino, 11 ottobre 2021, n. 816; Trib. Pavia, ord. 29 aprile 2020).

L’importanza della sentenza in commento risiede nelle conseguenze che tale violazione comporta. Infatti, la Cassazione ribalta la sentenza di appello che invece aveva ritenuto il comportamento datoriale un mero inadempimento rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede che imponevano al datore di lavoro di adottare «gli accomodamenti ragionevoli» previsti dall'art. 3, comma 3-bis del d.lgs. 216/2003, con conseguente applicazione della sola tutela reintegratoria c.d. attenuata.

 

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